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Aggiornamenti normativi e riflessioni

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 MAGGIO 2026

Il D.Lgs. 57/2026:
una svolta per l'automobilismo sportivo e l'assicurazione RC auto

Come il recepimento della Direttiva (UE) 2021/2118 ridisegna gli obblighi assicurativi per le gare, le conseguenze per il mondo motoristico sportivo Italiano.

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2026 ed entrata in vigore il 12 maggio 2026, il decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 57 introduce correttivi significativi al quadro normativo dell'assicurazione obbligatoria RC auto, modificando in punti cruciali il Codice delle Assicurazioni Private. In prima linea... le competizioni motoristiche, restituendo flessibilità al settore senza sacrificare la tutela dei terzi danneggiati.

Ecco una sintesi delle novità introdotte rispettivamente per gli Organizzatori di competizioni motoristico sportive e nel caso dei rally ... e le novità per i proprietari di vetture durante la circolazione stradale (quindi durante i trasferimenti o insomma al di fuori delle prove speciali come accesso alle verifiche, allo shakedown, sbaglio strada durante i trasferimenti... ritiro della vettura dopo il parco chiuso di fine gara).

PER L'ORGANIZZATORE

Durante la gara e le Prove Speciali (con strade chiuse al traffico)

L'organizzatore per la propria polizza assicurativa può scegliere tra due opzioni in alternativa: la polizza RCA tradizionale oppure la RC Generale (ramo 13 CAP). La seconda è spesso meno costosa e più facile da reperire sul mercato.

Qui di seguito il link per ottenere una nostra soluzione: www.sbbroker.it/rcgare

La novità quindi del D.Lgs. 57/2026 è che la RC Generale è ora esplicitamente ammessa in alternativa alla RCA anche per i tratti di strada cronometrati (le prove speciali).

 

Chi è coperto dalla polizza organizzatore?

Spettatori, terzi, pubblico e danni a cose. Non copre i danni ai partecipanti stessi e ai loro veicoli (art. 124, co. 2 CAP).

 

Massimali

Per la RCA i massimali sono fissati per legge. Per la RC Generale sono rimessi alla contrattazione: il decreto impone che siano "idonei alla copertura del rischio assicurando".

PER IL PILOTA/PROPRIETARIO DELLA VETTURA DA RALLY​ 

DURANTE I TRASFERIMENTI... E NON SOLO!

Nei tratti aperti al traffico ordinario la vettura da rally deve circolare rispettando il Codice della Strada. In questi tratti l'obbligo RCA ricade sul proprietario del veicolo, non sull'organizzatore.

La polizza dell'organizzatore non sostituisce la RCA individuale del veicolo nei tratti aperti al traffico. Sono obblighi distinti.

Il nodo irrisolto: chi verifica?

Il D.Lgs. 57/2026 non prevede alcun obbligo in capo all'organizzatore di verificare che i veicoli partecipanti siano in regola con la RCA per i tratti di trasferimento, tuttavia appare auspicabile e di buon senso segnalare questa necessità.

Il problema pratico sul mercato di reperire sul mercato una polizza assicurativa adeguata e specifiche per le vetture da rally per la circolazione stradale durante le competizioni è stata definitivamente risolto dalla nostra convenzione assicurativa RC Auto per vetture da rally. Qui di seguito il link alla nostra pagina specifica:

https://www.sbbroker.it/rcautorally

Seguite tutte le nostre novità in termini di soluzioni assicurative qui:

www.sbbroker.it/motorsport

www.sbbroker.it/rcgare

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chiama lo 02 4003 1573 oppure

mandaci una mail qui: motorsport@sbbroker.it

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